Impianti termici, nuove norme dal 15 ottobre: ecco cosa cambia

Dalla centrale termica condominiale alla caldaia di casa, dal condizionatore alla stufa: dal 15 ottobre per tutti gli impianti di riscaldamento e raffrescamento si dovranno adeguare il libretto e il rapporto di efficienza energetica secondo quanto stabilito dal nuovo regolamento della Regione Lazio

Una piccola grande rivoluzione introdotta con il decreto del 10 febbraio scorso che ha stabilito l’obbligo, per gli impianti di climatizzazione invernale o estiva, vecchi o nuovi che siano, di munirsi di un nuovo libretto d’impianto, oltre che di effettuare un controllo e stendere un rapporto sull’efficienza energetica. Per questo, tutti i possessori di un impianto termico di climatizzazione invernale o estivo dovranno adeguare i modelli di libretto e i rapporti di efficienza energetica, in conformità alla nuova normativa di manutenzione. Dario Dalla Costa, presidente provinciale dei Termoidraulici di Confartigianato Vicenza, e Maurizio Pellegrin, vicentino presidente regionale della categoria, a tale proposito rivolgono un appello ai proprietari di un impianto: affidarsi a installatori qualificati. “Sono gli unici autorizzati – spiegano – e in grado di fornirvi il nuovo libretto che è unico, sia per gli impianti di riscaldamento e sia per quelli di raffreddamento, composto da varie schede”. Non a caso proprio Confartigianato, già qualche tempo fa, ha promosso una serie di incontri destinati agli operatori per aggiornarli su tali novità.

COSA CAMBIA

In caso di nuovo impianto, sarà l’installatore stesso a fornire e compilare il libretto, mentre per gli impianti già esistenti l’incombenza ricadrà sul soggetto 1 responsabile, quindi il proprietario o chi occupa l’immobile ad altro titolo, che dovrà preoccuparsi di demandarne al tecnico manutentore la compilazione. Il decreto sancisce anche il rinnovo dei moduli per i rapporti di controllo dell’efficienza energetica su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza utile nominale maggiore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12 kW, con o senza produzione di acqua calda sanitaria. Questi vengono rilasciati dai tecnici dopo ogni intervento di manutenzione ordinaria o di controllo, con periodicità indicata per la manutenzione dal manuale tecnico dell’impianto.

“Attenzione, l’adeguamento alle nuove norme è importante – conclude Dalla Costa – e diviene occasione per far effettuare quei necessari controlli che garantiscono una migliore sicurezza degli impianti. Per questo, con gli uffici preposti della Regione Veneto, stiamo collaborando a una campagna di sensibilizzazione verso la cittadinanza in favore della sicurezza domestica, del risparmio energetico e della salvaguardia dell’ambiente”.

Il responsabile dell’impianto – che coincide con l’occupante, proprietario o meno dell’immobile – risponde del mancato rispetto delle norme. Qualora egli non provveda a far eseguire le operazioni di controllo e manutenzione, può incorrere in una sanzione da 500 euro a 3000 euro. Mentre l’operatore che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto rischia una sanzione da 1000 a 6000 euro e provvedimenti disciplinari. Infine, il decreto prevede l’avvio del Catasto regionale degli Impianti al quale sarà possibile inviare i Rapporti di Controllo per via telematica, con un’ulteriore semplificazione per operatori e utenti. Il Catasto degli Impianti è un archivio telematico, compilato quindi online, che conterrà tutti i Libretti di Impianto e relativi Rapporti di Controllo inviati secondo le scadenze stabilite. Ciò consentirà di monitorare un numero maggiore di impianti e, soprattutto attraverso controlli incrociati, di verificare quali non rispettino le norme.

Il Catasto degli Impianti inizierà a essere implementato dal 1° gennaio 2015, da parte degli installatori e manutentori, in occasione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie, con l’obiettivo di completarlo entro la fine dello stesso anno. Già nel corso del 2015, quindi, potranno prendere il via i controlli incrociati tra gli impianti inseriti nel Catasto e i codici dei punti di consegna del gas.

_________________________________________Nuove regole per lo scarico a parete

IL RECENTE DECRETO LEGISLATIVO 4 LUGLIO 2014 N. 102 HA RIDISEGNATO LE REGOLE PER LO SCARICO A
PARETE DEI GENERATORI DI CALORE A GAS, GIA’ RECENTEMENTE MODIFICATE DALLA LEGGE 3 AGOSTO 2013 N. 90.

Dal 31 AGOSTO 2013, qualsiasi tipologia di installazione, nuova o mera sostituzione, ha il vincolo di dover CONDURRE AL TETTO I FUMI DELLA COMBUSTIONE, mediante camini, canne fumarie, condotti di scarico.

ESISTONO PERO’ ALCUNE DEROGHE CHE CONSENTONO LO SCARICO DEI FUMI ALL’ESTERNO DI UNA PARETE:
a)     sostituzione di una caldaia, di qualsiasi tipo, che già scaricava a parete;
b)     sostituzione di una caldaia a camera aperta, a tiraggio naturale, che scaricava in una canna fumaria collettiva ramificata condominiale;
c)     installazione in edifici storici o sottoposti a norme di tutela;
d)     impossibilità tecnica di andare a tetto con lo scarico fumi, asseverata da un professionista abilitato.
19 Luglio 2014, A QUESTE ECCEZIONI SE NE AGGIUNGONO ALTRE DUE:
e)     installazione di apparecchi a condensazione, nell’ambito di ristrutturazioni di impianti termici
individuali già esistenti, siti in stabili pluri familiari, qualora nella versione iniziale non dispongano
già di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto
dell’edificio, funzionali e idonei o comunque adeguabili alla applicazione dei suddetti generatori;
f)     installazione di uno o più generatori ibridi compatti, composti almeno da una caldaia a condensazione
a gas e da una pompa di calore, dotati di specifica certificazione di prodotto.
CON QUALI TIPOLOGIE DI APPARECCHI A GAS SI POSSONO SCARICARE I FUMI A PARETE ?
•nei casi di cui alle lettere a) e b), vanno installati generatori di calore a gas a camera stagna il cui rendimento sia superiore a quello previsto dal D.P.R. 2 aprile 2009 n. 59, art. 4, comma 6, lettera a) (90 + 2 log Pn);
•nei casi di cui alle lettere c), d), e) ed f), si possono installare generatori di calore a gas a
condensazione i cui prodotti della combustione abbiano emissioni di ossidi di azoto (NOx) non superiori a 70 mg/kWh (Classe 5);
I terminali di scarico fumi a parete dovranno essere posizionati nell’osservanza delle aree di rispetto previste dalla norma UNI 7129/08.

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Obbligo di Legge decalcificatore acqua caldaia

decalcificatore

Non tutti sanno che sin dal 2007 vi è l’obbligo di installare il decalcificatore acqua alla caldaia.

Tale dispositivo ha la funzione di trattare l’acqua del nostro impianto termico al fine di eliminare il calcare, causa maggiore dei guasti alle caldaie e responsabile di un maggiore consumo energetico.

L’obbligo del decalcificatore alla caldaia è regolato con il DPR 59 del 25/06/2009 il quale affronta l’argomento dividendo gli impianti a seconda della potenza erogata.

Il DPR sopracitato è un decreto attuativo del DL 19 agosto 2005 n.192 concernente l’attuazione della direttiva 2002/91/CE riguardante il rendimento energetico in edilizia.

All’articolo 4 comma 14 dice che per tutte le categorie di edifici di nuova costruzione, edifici ristrutturati totalmente, edifici in cui sia stata eseguita l’installazione di impianti termici nuovi o ristrutturazione degli esistenti, edifici in cui siano state installate nuove caldaie è obbligatoria l’installazione di decalcificatori nel caso in cui la durezza dll’acqua sia superiore a 25 gradi francesi.

La normativa fa riferimento soprattutto alle Norme UNI 8065 relative al trattamento dell’acqua in cui, all’articolo 6.1.1 esplica i trattamenti prescritti e recita testualmente che “per tutti gli impianti è necessario prevedere un condizionamento chimico dell’acqua.”

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Obbligo di installazione delle valvole termostatiche

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valvola-termostaticaIl 2016 vedrà nuovi cambiamenti aggiungersi alla novità del libretto d’impianto unificato entrata in vigore nell’ottobre 2014.

Entro la fine del 2016 infatti, diventa obbligatorio per tutti i cittadini di Roma e del Lazio, installare le valvole termostatiche ed i contabilizzatori di calore sui termosifoni.

Le valvole termostatiche sono delle valvole elettroniche che consentono di ottimizzare il consumo di gas destinato ai riscaldamenti.

Il cambiamento sarà introdotto in risposta alle richieste della Comunità Europea e rientra nel discorso già avviato sul risparmio energetico delle abitazioni. La normativa è stata emanata dopo il recepimento della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica.

Cosí, per tutti gli italiani che risiedono in condomini con riscaldamento centralizzato scatterà l’obbligo di installare su ogni termosifone della propria abitazione le valvole termostatiche con contabilizzatore di calore.

Sono esclusi dall’obbligo i proprietari di abitazioni con riscaldamento autonomo. Ma questa affermazione non è del tutto vera ed è necessario fare delle precisazioni.

Abbiamo saputo da alcuni nostri clienti che l’ATI, ente delegato per i controlli, ha contestato ad alcuni di loro la mancanza delle valvole termostatiche sui termosifoni. Ci siamo cosí mobilitati per prendere maggiori informazioni e cercare chiarimenti in merito.

Scartabellando tra leggi e decreti abbiamo trovato sui decreti legislativi 192/2005 e 311/2006 l’obbligatorietà delle valvole termostatiche nelle nuove costruzioni anche con impianti autonomi.

Spulciando ancora abbiamo trovato un decreto che indica per la regione Lazio, l’obbligo imposto dal 31 dicembre 2011 per Roma e Frosinone per TUTTI gli impianti di riscaldamento condominiali privati esistenti (vecchi, nuovi, antichi, a gas, a metano, ecc…) e non distingue tra autonomi e centralizzati.

Di contro, in seguito a domanda, l’ATI risponde che applicano il Dlgs 192 del 19/08/2005 e susseguenti modifiche del 29/12/2006 allegato “i” punto 4, lettera “C”; DPR nr 59 del 2/4/2009 articolo 4, comma 6, lettera “C”. Andando a leggerlo sembra proprio che non faccia distinzione tra nuove e vecchie costruzioni e tra impianti ristrutturati o meno.

Andiamo a vedere questo articolo 4 comma 6 lettera C:

Per tutte le categorie di edifici, cosí come classificati in base alla destinazione d’uso all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nel caso di mera sostituzione di generatori di calore, prevista all’articolo 3, comma 2, lettera c), numero 3), del decreto legislativo, si intendono rispettate tutte le disposizioni vigenti in tema di uso razionale dell’energia, incluse quelle di cui al comma 5, qualora coesistano le seguenti condizioni:
c) siano presenti, salvo che ne sia dimostrata inequivocabilmente la non fattibilità tecnica nel caso specifico, almeno una centralina di termoregolazione programmabile per ogni generatore di calore e dispositivi modulanti per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone..

Per la nostra interpretazione le valvole termostatiche dovrebbero essere obbligatorie per i condomini con riscaldamento centralizzato, per le nuove costruzioni (anche se con riscaldamento autonomo) e per tutti quegli appartamenti con l’impianto termico nuovo o ristrutturato (sia centralizzato che autonomo, sia a gas che a gasolio).

Chi deve montare le valvole termostatiche

Abbiamo girato la domanda cosí com’è ad un docente che tiene corsi di aggiornamento e abbiamo finalmente fatto chiarezza.

Deve montare le valvole termostatiche obbligatoriamente:

    1. – Chi risiede in un condominio con impianto centralizzato (e questi devono aggiungere anche i contabilizzatori di calore)
    2. – Chi risiede in abitazioni costruite dal 2007 in poi, anche se con riscaldamento autonomo
    3. – Chi ha ristrutturato l’impianto termico, anche se ha sostituito solo la caldaia, anche se con riscaldamento autonomo
    4. – Chi, dal 2007 ad oggi ha ristrutturato l’abitazione, anche se con riscaldamento autonomo

Cercheremo di approfondire maggiormente l’argomento riguardo la politica adottata dall’ATI in materia di controlli e sanzioni ma per il momento suggeriamo di montarle, se non altro per il vantaggio di risparmiare sulle bollette del gas. D’altronde sarebbe piú costoso rischiare la multa che è molto salata: si va dai 500 ai 2500 euro.

Vogliamo precisare che questa è la nostra interpretazione della normativa, con il parere di studi professionali che tengono corsi di aggiornamento.