La detrazione del 65% spetta ai soggetti che sostengono le spese sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti, o su unità immobiliari esistenti, di qualsiasi categoria catastale (anche rurali) siano essi:

– di proprietà;

– detenuti a seguito di contratti di affitto, comodato, usufrutto, leasing, nuda proprietà;

– immobili in leasing: l’agevolazione spetta all’utilizzatore.

sono inclusi anche i condomini, ma limitatamente alle parti comuni.